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Abstract :
[it] È noto che, in una fase estremamente risalente dell’esperienza romana, la sanzione punitiva era corporale, e corporale era altresì l’esecuzione forzata in caso di mancato adempimento di una preesistente obbligazione (la sfera semantica dell’obligatio, del vinculum, del verbo adstringere ne restano una celebre testimonianza in tempi ben più recenti). Nell’ipotesi della
responsabilità gravante sull’autore di un atto illecito, la composizione privata della controversia tra soggetto agente e vittima del pregiudizio non costituiva una pena pecuniaria propriamente detta, in quanto il pagamento di una somma di denaro non era l’oggetto della punizione, bensì un’opzione a disposizione della parte per evitare l’inflizione di una punizione corporale. Per “patrimonializzazione della pena” (Albanese) intendiamo la metamorfosi della pena stessa, da punizione fisica a obbligo pecuniario, cioè a obbligazione di dare (dare oportere). Il contributo vuole trattare tale metamorfosi da una prospettiva teleologica, ossia di funzione perseguìta dall’istituto entro i due estremi della punizione e del risarcimento. Più precisamente, occorre domandarsi se l’introduzione dell’obbligo di corrispondere una somma di denaro al soggetto danneggiato è di per sé sufficiente a caratterizzare l’avvento di un istituto dotato di funzione risarcitoria, nel senso che oggi attribuiamo a tale termine.